(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Dovra' essere fatta a nome del defunto l'adesione allo 'scudo fiscale' se il decesso e' avvenuto nel 2009, mentre la 'sanatoria' spettera' agli eredi se la morte del congiunto e' precedente al 31 dicembre 2008. E' questa solo una delle particolarita' per l'applicazione dello "scudo fiscale" che vengono spiegate in una corposa circolare dell'Agenzia delle Entrate che affronta i casi piu' complessi sottoposti dagli intermediari: dalle modalita' di sanatoria nel caso di "capitali" che trovano ostacolo al rimpatrio (e' il caso di beni da smobilizzare), che richiede una doppia "dichiarazione riservata", fino ai criteri da seguire per le stock option. Ecco alcune delle indicazioni. - DOPPIA 'DICHIARAZIONE' SE TEMPO E' STRETTO: I contribuenti che non riescono a "svincolare" entro il 15 dicembre gli investimenti per un rimpatrio - perche' hanno avuto un impedimento - dovranno presentare una doppia dichiarazione riservata e pagare la "sanatoria" in due tempi. La prima dichiarazione sara' rilasciata dall'intermediario dopo che e' stato pagato il primo importo su quanto si intende sanare: una volta completata la procedura, che consente di pagare l'importo realmente dovuto, si paghera' l'ulteriore somma e quindi si avra' una seconda dichiarazione riservata, quella definitiva: questo va fatto anche se tra la prima e la seconda dichiarazione c'e' stato un controllo del Fisco. Se l'importo dovuto risultera' piu' basso di quanto pagato all'inizio, l'intermediario potra' procedere allo scomputo da eventuali altri versamenti successivi oppure richiedere il rimborso a nome del cliente. - ANCHE IL DEFUNTO "SANA": Le Entrate fissano i criteri per la sanatoria di capitali esteri ereditati. Se il decesso e' avvenuto nel 2009 la "dichiarazione riservata" dovra' essere presentata a nome del defunto e non potra' essere segreta. Nel caso di decesso prima del 31 dicembre 2008, invece, spettera' agli eredi aderire alla sanatoria. - SE IL FISCO CONTROLLA LA BANCA: Non impedisce l'adesione allo scudo la comunicazione, da parte della banca, che il fisco ha chiesto informazioni sul proprio conto corrente. L'avvio di un controllo, per impedire il ricorso allo scudo, deve essere comunicato direttamente dal Fisco. Ostacola invece l'adesione al "rimpatrio" il questionario inviato dalle Entrate sulle "disponibilita' costituite all'estero". Le risposte alle domande del fisco, comunque, vanno date anche se la sanatoria e' stata fatta prima del monitoraggio delle Entrate. - RAVVEDIMENTO SU UNICO: Le norme fiscali consentono di sanare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dal termine di consegna (il 30 settembre 2009). Il fisco consente di aderire a questo 'ravvedimento' anche per la mancata presentazione del modulo Rw sui capitali esteri. Se questo non impone il versamento di ulteriori imposte, basta pagare una "sanzione" di 21 euro. Se c'e' un'imposta da pagare la sanzione e' pari a un dodicesimo del 120% degli importi dovuti. - SOCIETA' ESTERE CONTROLLATE (CFC): Per l'emersione di capitali da parte di una Controlled Foreign Company, dovranno essere presentate tante dichiarazioni quante sono i "partecipanti" che hanno interesse al "rimpatrio". - STOCK OPTION: L'adesione alla "sanatoria" dipende dalla reale fruibilita' dell'acquisto di stock option. Ad esempio se il diritto di acquisto puo' essere esercitato solo dopo un determinato periodo non scatta l'obbligo di dichiarare i titoli nel modello Unico. - IL "RIMPATRIO" DI UN IMMOBILE: E' il cosiddetto "rimpatrio giuridico" che puo' riguardare anche altri beni non trasportabili in Italia. Puo' essere fatto attribuendo le quote dell'immobile ad una societa', costituita nello stesso Paese, e poi regolarizzando questi valori. E' pero' necessario che il titolare della societa' sia lo stesso proprietario dell'immobile e che questa non risulti intestataria di altri beni. - SUI RENDIMENTI POST-SCUDO TASSE REGOLARI: I rendimenti maturati dopo l'adesione allo "scudo" vanno regolarmente tassati. Il contribuente che rimpatria 1.200 euro dovuti per 1.000 euro ad una attivita' finanziaria detenuta al 31 dicembre 2008 e il resto ai rendimenti successivi dovra' cosi' pagare il 5% di "scudo" sulla prima parte mentre dovra' tassare i 200 euro con le ordinarie imposte sui redditi. (ANSA).